PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, sono previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.

Art. 2.
(Partecipazione alle missioni umanitarie e internazionali).

      1. La partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni umanitarie e internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.
      2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicate alle Camere, che assumono le conseguenti determinazioni in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali.
      3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, le missioni umanitarie e internazionali sono autorizzate per un periodo non superiore a dodici mesi con apposito provvedimento legislativo.
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, con apposito provvedimento legislativo emanato con cadenza almeno annuale si provvede alla

 

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proroga delle missioni autorizzate nell'anno precedente, fino alla conclusione di ciascuna di esse.

Art. 3.
(Fondo per le missioni umanitarie e internazionali).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.
      2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 2, comma 4, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Consigliere diplomatico).

      1. Nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.
      2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successiva modificazioni.

 

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Capo II
INIZIATIVE UMANITARIE DI SOSTEGNO E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE LOCALE

Art. 5.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

      1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono realizzati dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
      2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può:

          a) nei casi di necessità e di urgenza, ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato;

          b) affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità.

Art. 6.
(Interventi di soccorso).

      1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 

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Art. 7.
(Interventi urgenti).

      1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni umanitarie e internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 8.
(Indennità di missione).

      1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
      2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia

 

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e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
      4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
      5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
      6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      7. Il personale militare, impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali con contratto individuale, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
 

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Art. 9.
(Indennità di impiego operativo).

      1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

      1. Al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
      2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dall'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.
      3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 11.
(Personale in stato di prigionia o disperso).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Art. 12.
(Richiami in servizio

del personale militare).

      1. Per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25

 

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del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 13.
(Orario di lavoro).

      1. Al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

Art. 14.
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni umanitarie e internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

      1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni).

      1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo

 

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utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
      2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

Art. 16.
(Personale civile).

      1. Al personale civile che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 17.
(Disposizioni in materia contabile).

      1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
      2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità

 

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generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni umanitarie e internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Art. 18.
(Cessione di mezzi e di materiali).

      1. Su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

 

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Art. 19.
(Utenze telefoniche di servizio).

      1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Art. 20.
(Pagamenti effettuati da Stati o da altre organizzazioni internazionali).

      1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 21.
(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

      1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e le operazioni umanitarie e di supporto alla pace».